LAVORATORI FRAGILI AL CENTRO.Un Incontro fra Imprese e Cooperazione sociale: Articolo 14

L’occupazione delle persone disabili e gravemente svantaggiate è un tema di impegno sancito dalla nostra legislazione:

  • il collocamento obbligatorio per le imprese è normato dalla legge 68/99, che prevede la necessità per le aziende che superano i 15 dipendenti di adempiere all’obbligo di assunzione dei disabili in percentuale alla quantità dei lavoratori dell’azienda stessa;
  • Detto Fatto è una Cooperativa sociale di tipo B ed è regolata dalla legge 381/91, che definisce finalità e modalità di impiego delle persone svantaggiate; almeno il 30% dei lavoratori impiegati dalla Cooperativa sociale deve essere costituito da lavoratori disabili e svantaggiati;
  • l’articolo 14 del Dlgs 276/03 dà alle imprese la possibilità di ottemperare alla legge 68/99 in materia di collocamento dei disabili attraverso l’affidamento di una commessa a una Cooperativa sociale di tipo B.

Detto Fatto attua Convenzioni in articolo 14 dal 2005. In questi anni abbiamo sviluppato competenze in questo impegno e abbiamo sperimentato l’efficacia della collaborazione fra Servizi territoriali, Imprese e Cooperative sociali.

Dall’incontro fra queste realtà nascono occasioni di lavoro “buone” per lavoratori molto fragili:

  • lavoro in regola e continuativo
  • mansioni adeguate alle capacità delle persone
  • accompagnamento al lavoro da parte di operatori qualificati della Cooperativa
  • servizi svolti con attenzione alla qualità: organizzazione efficace per i risultati attesi e accogliente per le persone… Tutte!

Detto Fatto può costruire con ogni impresa interessata percorsi di inserimento lavorativo, consigliando le imprese nell’individuazione e realizzazione di servizi in cui accogliere persone disabili anche gravi, supportando le imprese nella scelta e attuazione delle azioni di collocamento obbligatorio, seguendo in modo costante e continuativo nel tempo i lavoratori fragili occupati nei servizi offerti.